STATUTO DELLA SOCIETA’ ITALIANA USTIONI (S.I.Ust.)

Art.1

E’ costituita l’Associazione denominata: “SOCIETA’ ITALIANA USTIONI (S.I.Ust.)” che ha per scopo quello di contribuire allo sviluppo tecnico e scientifico della cura dei pazienti ustionati, di diffonderne la conoscenza, di tutelarne il prestigio e gli interessi, nonché di svolgere attività di prevenzione, di aggiornamento professionale, di formazione permanente nei confronti dei soci con programmi di attività formativa ECM, di elaborazione di linee guida diagnostico-terapeutiche, collaborando con istituzioni pubbliche e private o con altre associazioni nazionali o internazionali che perseguano le stesse finalità.
L’Associazione non ha, né potrà mai avere fini di lucro né potrà svolgere, direttamente o indirettamente, attività sindacale. Agirà sempre in completa autonomia e indipendenza.

Art.2

L’Associazione ha durata a tempo indeterminato e ha sede legale in Cesena, viale Ghirotti n°286, presso il Centro Grandi Ustionati Ospedale M. Bufalini. È facoltà del Comitato Direttivo istituire sedi secondarie o amministrative presso la sede del Presidente in carica, purché in Italia.

Art.3

La Società provvede al finanziamento delle proprie attività mediante:

1) quote sociali;
2) contributi di Aziende, Enti Pubblici e Privati e da lasciti e donazioni di privati Cittadini;
3) eventuali proventi di Pubblicazioni;
4) con ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attività sociale.

Il patrimonio sarà utilizzato unicamente per gli scopi espressi dall’articolo 1.

Art.4

I soci dell’Associazione si dividono nelle seguenti categorie:

Ordinari
Onorari

Soci Ordinari: possono essere tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti, che operano nelle strutture e settori di attività del SSN o in regime professionale nonché i rappresentanti di enti o organizzazioni interessati al problema delle ustioni. L’adesione di nuovi soci ordinari, nel rispetto dei requisiti dello statuto, è senza limitazioni.

Soci Onorari possono essere personalità Italiane o Straniere che abbiano apportato contributi scientifici di grande rilievo nel campo delle ustioni.
Le domande di “adesione” dovranno essere indirizzate al Presidente e sottoposte al Comitato Direttivo che le notificherà periodicamente, via mail, a tutti gli altri soci.
I Soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali nella misura stabilita dall’Assemblea.
È fatto obbligo ai Soci di dichiarare eventuali conflitti di interesse. Nel caso in cui ciò non avvenisse, scatterebbe l’astensione/perdita di diritto al voto, la non eleggibilità a cariche sociali ed eventuali possibili sanzioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art.5

La qualità di socio si perde per decesso, recesso, mancato pagamento della quota associativa o esclusione deliberata dall’Assemblea.

Art.6

Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea generale dei Soci, il Consiglio Direttivo (che è anche comitato scientifico), il Presidente, il Segretario- Tesoriere e il collegio dei probi viri composto da tre soci.

Art.7

La Società è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, da quattro Consiglieri eletti dall’Assemblea tra i Soci Ordinari, dal Presidente Uscente, dal Presidente Eletto per il biennio successivo, dal Segretario-Tesoriere, da un rappresentante del Personale Infermieristico, iscritto alla S.I.Ust, proposto dal Personale Infermieristico afferente ai Centri Ustione Italiani e da un rappresentante dei Fisioterapisti, iscritto alla S.I.Ust, proposto dai Fisioterapisti afferenti ai Centri Ustione Italiani.

Art.8

Per tutte le cariche sociali non è prevista alcuna retribuzione.

Art.9

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e non può essere rieletto nel biennio successivo. Esso è eletto con votazione segreta nel corso dell’Assemblea ordinaria o, su proposta del Consiglio Direttivo uscente, con l’approvazione dell’Assemblea, per alzata di mano. Le candidature dovranno pervenire al Consiglio Direttivo almeno sette giorni prima delle nuove elezioni e, per la carica di Presidente, si dovrà rispettare una regolare alternanza tra macroaree Nazionali (Nord, Centro e Sud). Nel caso in cui non vi siano candidature per la macroarea di turno, si passerà a quella successiva. In caso di dimissioni o decesso di uno dei suoi membri, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti o, in assenza, con un socio Ordinario scelto dal consiglio stesso, chiedendone la convalida alla prima Assemblea dei Soci.
Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di almeno cinque membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal più anziano dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e inviato ai componenti il Consiglio Direttivo. Il verbale rimarrà agli atti presso la Segreteria della S.I.Ust. e potrà essere pubblicato sul Sito WEB (www.siust.org) nella sezione riservata ai soci.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. Ha il compito di provvedere all’attuazione dei fini statutari, di convocare l’Assemblea, di dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea, di tutelare il prestigio della Società, di concedere il patrocinio della Società, di organizzare le riunioni scientifiche, di curare la pubblicazione degli atti dei Convegni. Fa parte di diritto del Comitato Scientifico del Congresso Nazionale.
Il Consiglio Direttivo identifica al suo interno il responsabile di un Comitato Scientifico per la verifica e il controllo delle attività svolte e della produzione scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e gli indicatori bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. L’attività scientifica svolta, costantemente aggiornata, sarà pubblicata sul sito web della SiUst.

Art. 11

Per ciascuna Regione, o per Bacino di Utenza, è istituita la figura del Rappresentante Regionale, cui è affidato il compito di monitorare e contribuire all’attuazione degli indirizzi e delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo. Ciascun Delegato (nominato dal consiglio direttivo secondo un principio di alternanza ed equa distribuzione sulla base delle realtà presenti sul territorio) dura in carica due anni.

Art. 12

Il Presidente è eletto dall’Assemblea due anni prima dell’inizio del suo mandato con votazione segreta o, su proposta del Consiglio uscente, con l’approvazione dell’Assemblea, per alzata di mano. Il Presidente dura in carica due anni e non può essere rieletto nel biennio successivo. Egli riunisce il Consiglio Direttivo almeno due volte l’anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario. Cura i rapporti con i soci e rappresenta l’associazione presso gli organismi Nazionali e Internazionali.

Art. 13

Il Segretario-Tesoriere dura in carica tre anni e può essere rieletto, ha il compito di:

a. amministrare i fondi dell’Associazione;
b. mantenere aggiornata la lista dei Soci;
c. custodire le pratiche inerenti all’attività dell’Associazione;
d. partecipare, alle riunioni del Consiglio Direttivo, redigendone i verbali;
e. coadiuvare il Presidente;
f. tenere la corrispondenza ordinaria;
g. redigere, di concerto con il Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e preventivo della Società, e presentarlo all’Assemblea.
h. provvedere alla pubblicazione dei bilanci come approvati dall’Assemblea sul sito web della Società nella sezione riservata ai Soci.

Il Segretario Tesoriere è segretario dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci.
Al Presidente e al Segretario Tesoriere, con firma disgiunta, spetta la rappresentanza legale dell’Associazione. I rappresentanti legali non devono aver subito condanne penali passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione e non potranno esercitare o partecipare ad attività imprenditoriali ad eccezione delle attività svolte in ambito ECM (Programma nazionale di formazione continua in medicina).

Art. 14

L’Assemblea generale ordinaria dei Soci è formata dai soli soci in regola con il pagamento delle quote annuali. Si riunisce almeno una volta l’anno in presenza o, per cause di forza maggiore, anche in via telematica. La convocazione dell’assemblea è fatta fatte a mezzo “posta elettronica normale o certificata” SMS, o WhatsApp inviata a tutti i soci almeno sette giorni prima della riunione con i temi all’Ordine del giorno.
Sono compiti dell’assemblea:

1) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
2) eleggere il Presidente, i componenti il Consiglio Direttivo e il Segretario Tesoriere alla loro scadenza;
3) approvare l’ammissione dei nuovi Soci su proposta del Consiglio Direttivo;
4) ratificare l’esclusione dei Soci su proposta dei Probi Viri e del Consiglio Direttivo;
5) stabilire l’importo delle quote associative;
6) ratificare lo scioglimento della Società;
7) deliberare sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei soci.

L’Assemblea è validamente costituita in un’unica convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.
Possono partecipare alle votazioni solo i soci in regola con la quota associativa. Ogni socio non può assumere più di due deleghe. Delle riunioni dell’assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente in carica (o il Presidente eletto in caso di impedimento del Presidente) presiede l’Assemblea e il Segretario-Tesoriere ne è il Segretario. Le assemblee dei soci potranno essere effettuate non solo in “presenza” ma anche a “distanza” impiegando canali di comunicazione Web.

Art. 15

L’Assemblea generale Straordinaria dei Soci è convocabile in qualsiasi momento per decisione unanime del consiglio direttivo, o quando almeno dieci Soci ne facciano richiesta scritta al Presidente. All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

1) modificare lo statuto o adottare provvedimenti eccezionali di interesse generale;
2) deliberare lo scioglimento dell’Associazione.

Anche in questo caso sarà necessario specificare l’ordine del giorno (ODG) con un preavviso di almeno sette giorni mediante gli stessi canali di convocazione ordinaria.

Art. 16

Lo Statuto può essere modificato solo su proposta della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o di un quinto dei Soci con l’approvazione dell’Assemblea Ordinaria. Le richieste di modifica dovranno essere inviate per iscritto al Presidente della Società almeno sessanta giorni prima della riunione dell’Assemblea e comunicate ai soci almeno trenta giorni prima della stessa. Per i mutamenti statutari eventualmente proposti, occorre la presenza di almeno la metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Art. 17

Lo scioglimento della Società è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. Lo scioglimento della Società deve essere approvato da almeno i tre quarti dei soci. In caso di scioglimento della Società, l’attivo finanziario sarà devoluto a Enti o Organismi che perseguano le stesse finalità associative, su proposta del Comitato Direttivo e ratifica da parte dell’Assemblea dei Soci.

Art. 18

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e la Società o suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi dall’assemblea tra esperti della materia: essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 19

Per tutto quanto non previsto dal Presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in merito.